In Italia un Comitato Nazionale, incaricato dal Ministero della Salute,
pubblicò nel 1983 un progetto provvisorio per i limiti di esposizione
nel range di frequenza da 10 KHz a 300 GHz: la proposta, che non ha ancora
ricevuto l'approvazione finale del Parlamento, è articolata in paragrafi
nei quali sono affrontati i seguenti argomenti: campi di applicazione,
definizione dei termini usati, problemi di controllo, limiti di esposizione,
metodologie di misura, principi di protezione operativa dei lavoratori
esposti e della popolazione, obblighi e responsabilità di esercizio,
esenzioni, norme penali e transitorie.
La proposta si riferisce a sistemi ed apparecchiature che possono comportare esposizioni di lavoratori o di individui della popolazione a campi elettromagnetici a radiofrequenze e a microonde.
Per gli scopi del documento si definiscono: radiofrequenza, la frequenza compresa fra 10 KHz e 3 MHz e microonde, le onde elettromagnetiche aventi frequenza compresa fra 3 MHz e 300 GHz.
La Commissione fu concorde sull'opportunità di affrontare il problema non soltanto dei lavoratori esposti, ma anche degli individui della popolazione, e di escludere dal campo di applicazione della normativa le persone esposte per scopi diagnostici e terapeutici.
Parallelamente a queste proposte venne definita e, quindi regolamentata, una sorveglianza medica, effettuata da un medico del lavoro, che rappresenta l'insieme delle visite mediche, delle indagini specialistiche e delle disposizioni atte a garantire la tutela sanitaria degli individui professionalmente esposti e viene realizzata secondo norme ben precise.
Venne, inoltre, definito con il termine di sorveglianza fisica l'insieme dei dispositivi, degli esami, delle valutazioni, delle misure, delle istruzioni e delle prestazioni in grado di realizzare la protezione sanitaria dei lavoratori esposti e degli individui della popolazione. La sorveglianza fisica doveva essere effettuata da un esperto designato, cioè da una persona che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari per effettuare le azioni occorrenti a garantire una protezione efficace degli individui.
Nell'elaborare una nuova proposta relativa ai limiti di esposizione sia per i lavoratori esposti che per gli individui della popolazione, la Commissione si basò sui risultati degli esperimenti scientifici e sugli effetti di esposizioni a campi elettromagnetici a radiofrequenza e a microonde, facendo riferimento, in particolare, alle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, alla bozza elaborata dall'Associazione Internazionale per le Protezioni radiologiche e alla proposta di Direttiva della Comunità Europea per la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivati dalle microonde. Furono inoltre, considerate attentamente le leggi o le raccomandazioni vigenti nei paesi industrializzati.
I limiti di esposizione in tal caso sono espressi in termini delle grandezze fisiche: densità di potenza media, valore efficace (Rms) del campo elettrico e del campo magnetico, e viene indicato in quali condizioni una o più di queste grandezze devono essere prese in considerazione.
* Per il range di frequenza tra 10 KHz e 3 MHz, i livelli di
esposizione per i lavoratori, mediati su un periodo di 1/10 di ora, devono
essere inferiori a:
- rms intensità E 140 V/m;
- rms intensità H 0,36 A/m;
- dens.pot.media 50 ;
e, durante lo stesso periodo di tempo, non devono superare:
- rms intensità E 300 V/m;
- rms intensità H 0,83 A/m;
- dens.pot.media 250
- rms intensità E 60 V/m;
- rms intensità H 0,17 A/m;
- dens.pot.media 10 ;
e, durante lo stesso periodo di tempo, non devono superare:
- rms intensità E 200 V/m;
- rms intensità H 0,50 A/m;
- dens.pot.media 100 .
La normativa italiana (1983) anziché fissare le cinque zone
di frequenza (tipo ANSI 1988), spezzava lo spettro in due soli range:
1) 10 KHz - 3 MHz 2) 3 MHz - 300 GHz
E' da tener presente che i valori in questione sono valori di picco
e, quindi, non immediatamente confrontabili con i precedenti che sono,
invece, dei valori medi: c'è il fattore radice di 2 che li differenzia.
La normativa italiana era allora l'unica a fissare comunque un valore
massimo del campo E applicabile. Non solo veniva fissato il criterio per
misurare e mediare per un certo periodo di tempo (che è sempre di
6 minuti), ma si stabiliva che, nello stesso periodo di tempo, non si poteva
superare un certo valore medio di campo: la normativa, di conseguenza,
risultava ancor più restrittiva .
1) Da 10 KHz a 3 MHz facendo un confronto con la normativa IRPA si
osserva che il valore considerato può essere solo 5 volte più
elevato, cioè la potenza massima che si può dare nei 6 minuti
è solo 5 volte maggiore rispetto alla potenza media che si può
avere in quel livello.
2) Nella parte da 3 MHz a 300 GHz il fattore di scala è ancora
5, per cui a frequenze più elevate si ha un valore medio di 10
e, salendo ancora, e 10 volte (in termini di potenza), perché si
passa da 10 a 100
:
si accetta, quindi, un maggior addensamento del campo in alta frequenza
e questo perché è noto che la deposizione, in questa zona
di frequenza, è più superficiale e, quindi, diventa più
facile provare fastidio, rispetto a penetrazioni in zone più interne
del corpo, a parità di potenza.
In definitiva abbiamo:
1) valori più bassi come valori di media
2) un rapporto di 5, in termini di potenza, in zone di bassa frequenza, da 10 KHz a 3 MHz;
3) un fattore 5 di riduzione, scendendo, come valori medi, tra zone di bassa ed alta frequenza;
4) un valore di potenza massima associata al campo accettabile pari a 10 volte quella del valore medio consentito.
La normativa vista riguarda la parte occupazionale, mentre per gli individui
della popolazione sono proposti solo dei limiti massimi per i due campi
di frequenze, tali che i valori delle densità di potenza scalino
di un fattore dieci rispetto a quelli dei lavoratori esposti: si passa
da 50 a 5 W/m² per la densità di potenza media nel range 10
KHz - 3 MHz e per frequenze più elevate il valore viene ridotto
a 1 .
Ovviamente non si tratta di accettare potenze maggiori, perché essendo
un'esposizione in continua, il campo deve essere misurato su sei minuti
mediati in qualunque periodo.
La suddivisione in due parti della zona di frequenza è dovuta a motivi tecnici: i misuratori nel range fino a 3 MHz hanno determinate caratteristiche (problemi di campo vicino), mentre dai 3 MHz in su gli stessi misuratori hanno le caratteristiche di campo lontano e, quindi, si voleva evitare di realizzare apparecchiature tarate in funzione delle finestre.
* Per il range di frequenza tra 10 KHz e 3 MHz, i livelli di esposizione del pubblico in genere non devono superare i valori massimi di :
- intensità E 45 V/m;
- intensità H 0,11 A/m;
- dens.pot.media 5 .
* Per il range di frequenza tra 3 MHz e 300 GHz, i livelli di
esposizione del pubblico in genere non devono superare i valori massimi
di
- intensità E 20 V/m;
- intensità H 0,05 A/m;
- dens.pot.media 1 .
Le soluzioni proposte dalla Commissione tendono a realizzare il massimo di protezione sanitaria, all'interno di un contesto scientifico degli effetti spesso non chiaro ed esauriente, senza incidere, a proprio avviso, in modo sensibile sull'uso di apparecchiature e strumenti di grande potenzialità per lo sviluppo industriale e delle telecomunicazioni, oltre che medico.
Nel 1995 sono state approvate le normative CEI (comitato elettrotecnico italiano) su scala nazionale.I limiti di esposizione e le conseguenti normative possono considerarsi come una versione italiana proposta dallo stesso CEI della normativa emanata dal CENELEC.