Negli Stati Uniti ogni stato ha una regolamentazione diversa ; tutti però fanno riferimento, per il progetto di nuove linee, al Codice di Sicurezza Elettrica Nazionale (NESC), i cui dati risalgono al 1985, anno della Conferenza Internazionale già citata. Per la "salvaguardia delle persone dai rischi derivanti dall'installazione, dal funzionamento e mantenimento delle linee di trasmissione e comunicazione e dell'apparecchiatura associata" il codice impone che le linee siano progettate in modo da limitare la corrente di scarica verso massa a 5 mA.
Tutte le società elettriche adottano il criterio del "Right of Way" (Diritto alla Via), non permettono cioè che al di sotto delle linee ci siano costruzioni o si svolga alcuna attività permanente. La larghezza di questa "zona franca" dipende dalla tensione delle linee e dal tipo di utilizzo; alcuni dati sono riportati in tab. 5.
Tab.5 Tipici valori del campo elettrico massimo e della larghezza della zona RoW negli USA
(Zaffanella, 1985)
VOLTAGGIO (kV) |
MASSIMA INTENSITA' DI CAMPO (kV/m) |
LARGHEZZA ZONA (m) |
|
345 |
5 |
45 |
|
500 |
8 |
53 |
|
765 |
10 |
76 |
|
Sebbene in molti stati sia richiesta una valutazione primaria della salvaguardia pubblica nell'area destinata alla costruzione di un elettrodotto, solo in pochi esiste una regolamentazioni che limiti il campo massimo ammesso ed inoltre tali "raccomandazioni", diverse da stato a stato, non hanno una reale base scientifica ma vengono istituite in base alla pressione dell'opinione pubblica ed in modo da non costituire una forte costrizione dal punto di vista economico.
I limiti all'interno della zona franca dovrebbero evitare che la corrente superi la soglia di rilascio nel contatto per esempio con le auto cariche di energia elettrostatica; come si vede i valori decrescono al confine della stessa zona: i limiti imposti tendono a minimizzare i rischi dovuti ad esposizioni a lungo termine; nei punti di attraversamento delle strade i tralicci andranno in qualche modo alzati per garantire valori più bassi di campo; si confronti a questo proposito l'andamento del campo nelle figg. 1-2 valido per la situazione italiana ma con buona approssimazione anche per le altre.
I limiti proposti si riferiscono alla protezione della popolazione, mentre non esistono regolamentazioni per i lavoratori a causa del fatto che essi trascorrono poco tempo in presenza di forti campi esterni , grazie all'elevato automatismo delle stazione.
Tab. 6: Valori limite dell' intensità di campo elettrico raccomandati sotto gli elettrodotti negli USA
(Zaffanella 1985)
STATO |
MASSIMA INTENSITA' DI CAMPO (kv/m) |
COMMENTI |
Minnesota |
8 |
entro la zona protetta |
Montana |
7 1 |
al di sopra delle strade ai confini della zona protetta |
New Jersey |
3 |
ai confini della zona protetta |
New York |
11.8 11 7 1.6 |
entro la zona protetta nelle strade private nelle strade pubbliche ai confini della zona protetta |
North Dakota |
8 |
entro la zona protetta |
Oregon |
9 |
entro la zona protetta |
LINKS
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Background paper on power line fields and public health - - Politecnical institute of California |
L'ex-Unione Sovietica è stato il primo paese ad istituire standard ufficiali in seguito alle preoccupazioni sorte in conseguenza alle ricerche degli anni '66-'67. Una prima regolamentazione risale al 1970 e riguarda la protezione dei lavoratori operanti su linee a 400, 500 e 750 kV, aggiornata cinque anni dopo per tensioni più elevate è entrata in vigore nel 1977. L'ultima modifica risale al 1981 ed al momento non si hanno informazioni sullo stato attuale. Gli standard limitano la durata dell'esposizione in funzione dell'intensità del campo, come mostrato in tab. 7 .
Tab. 7 : Tempi massimi di esposizione per i lavoratori a campi elettrici in U.R.S.S. (1975)
INTENSITA' DEL CAMPO ELETTRICO (kV/m) |
TEMPO DI ESPOSIZIONE PERMESSO |
5 |
Nesuna restrizione |
10 |
180 |
15 |
90 |
20 |
10 |
25 |
5 |
NOTE: |
1) Se l'esposizione a campi di 10 kV ed oltre è prolungata per l'intero tempo permesso, la successiva esposizione dovrà essere intervallata di almeno una giornata. |
|
2) L'esposizione per i tempi concessi è permessa solo in assenza di fenomeni di scarica. |
Gli studi che sono alla base di queste normative hanno mostrato che gli effetti diretti del campo sono effetti a lungo termine e cumulativi: esposizioni prolungate possono portare a disturbi funzionali del sistema nervoso e di quello circolatorio; Le scariche elettriche che si sperimentano al contatto con oggetti carichi possono provocare disturbi sui riflessi di stimolazione e di inibizione nello strato più esterno del cervello e, in casi più gravi, fibrillazione.
Nel 1984 è stato istituito dal Ministero della Sanità russo uno standard di protezione anche per la popolazione ,per campi generati da linee operanti a 330 kV ed oltre, che limita i valori del campo E (tab. 8). In realtà i campi presenti all'interno delle abitazioni a causa delle linee ad alta tensione non sono molto intensi; sono invece da tenere sotto controllo, secondo un approccio più moderno, dispositivi apparentemente innocui (rasoi, frullatori) che possono produrre all'interno delle case, tramite i campi generati, correnti indotte più dannose di quelle dovute alle linee ad alta tensione.
Tab. 8: Massimo livello di campo elettrico permesso per la popolazione in U.R.S.S.
CARATTERISTICA DELL' AREA |
MASSIMA INTENSITA' DI CAMPO ELETTRICO (kV/m) |
|
Entro costruzioni residenziali |
0.5 |
|
Aree residenziali |
1 |
|
Aree rurali disabitate, aree suburbane |
- |
|
Stazioni climatiche, aree di futuro sviluppo urbano |
5 |
|
Al di sopra di strade principali |
10 |
|
Aree disabitate accessibili, aree coltivabili |
15 |
|
Aree disabitate non accessibili |
20 |
|
NOTE: |
1) I limiti specificati riguardano il campo imperturbato ad altezza di 1,8m dal terreno o dal pavimento all' interno delle abitazioni. |
|
|
2) Per campi oltre 1 kV/m, devono essere prese misure di prevenzione per evitare effetti di scarica o correnti di perdita. |
Come ulteriore forma di protezione, la regolamentazione stabilisce la possibilità di creare una cosiddetta "zona di Protezione Sanitaria" definita come la zona, lungo la tratta di trasmissione, in cui il campo può superare 1 kV/m; essa viene definita al momento del progetto della linea se non esistono altri metodi per limitare i valori de campo. Le distanze massime dei confini di tale zona dalle proiezioni al suolo dei conduttori laterali sono riportate in tab. 9. La zona di Protezione è concepita come area in cui è sconsigliata una lunga permanenza, o svolgere attività che possono causare scariche elettriche o altri effetti pericolosi, quali maneggiare sostanze infiammabili od operare su macchinari che non siano collegati a massa o schermati.
Tab. 9: Metà larghezza della zona di protezione sanitaria in U.R.S.S.
VOLTAGGIO (kV) |
MET€ LARGHEZZA (m) |
330 |
20 |
500 |
30 |
750 |
40 |
1100 |
55 |
Durante il progetto le tratte devono essere sistemate in modo da tenere fuori della zona di Protezione abitazioni, edifici pubblici, parchi, stazioni di servizio, depositi di benzina etc; se ciò non è possibile è consentito lasciare le case esistenti all'interno della zona, se il campo all'interno degli edifici rispetta i limiti imposti , oppure esso viene introdotto entro tali limiti con opportuni sistemi di schermatura, quali tetti metallici o armature metalliche. Al di sotto di linee a 750 kV ed oltre non sono comunque ammesse abitazioni ed appena è stato concesso il permesso di installazione di una nuova linea è proibito costruire fabbriche o abitazioni civili entro la zona. Per quanti riguarda le aree agricole, esse devono essere destinate a colture che non richiedano molto lavoro manuale, inoltre i punti di attraversamento delle strade devono essere marcati per indicare che la sosta delle auto è vietata. Per le linee a 750 kV e 1150 kV sono in vigore misure speciali che proibiscono ai minorenni di lavorare in prossimità di queste.
Oltre alla definizione della zona di Protezione, al momento del progetto di un elettrodotto deve essere definita una distanza minima dai confini della zona abitata, che è di 250 m per le linee a 750 kV e di 300 m per quelle a 1150 kV; tale distanza può essere ridotta solo dove lo impongono ostacoli naturali o per ragioni speciali e, comunque, non oltre i limiti indicati nella tab. 8. Se però la linea è vicina ad abitazioni rurali, con distanze minori di quelle indicate, i conduttori devono essere disposti in modo tale da ridurre l'intensità del campo a 5 kV/m.
Le basi scientifiche per la definizione di questi standard per la popolazione sono circa gli stessi di quelli per i lavoratori: viene riportato che i campi E hanno un effetto dannoso sull'uomo che aumenta al crescere dell'intensità del campo e della durata dell'esposizione.
DURATA DELL' ESPOSIZIONE (h) |
CARATTERISTICHE DELL' IMPULSO |
|||
|
Continua o t>0.02s T<2 s |
1s < t < 60s T > 2s |
0.02s < t < 1s T > 2s |
|
1 |
6000 |
8000 |
10000 |
|
1.5 |
5500 |
7500 |
9500 |
|
2 |
4900 |
6900 |
8900 |
|
2.5 |
4500 |
6500 |
8500 |
|
3 |
4000 |
6000 |
8000 |
|
3.5 |
3600 |
5600 |
7600 |
|
4 |
3200 |
5200 |
7200 |
|
4.5 |
2900 |
4900 |
6900 |
|
5 |
2500 |
4500 |
6500 |
|
5.5 |
2300 |
4300 |
6300 |
|
6 |
2000 |
4000 |
6000 |
|
6.5 |
1800 |
3800 |
5800 |
|
7 |
1600 |
3600 |
5600 |
|
7.5 |
1500 |
3500 |
5500 |
|
8 |
1400 |
3400 |
5400 |
|
NOTA |
t = durata dell' impulso |
|||
|
T = intervallo tra gli impulsi |
Sempre del 1985 è lo standard che regola l'esposizione a campi H a 50 Hz; in esso, per la prima volta, è fatta una distinzione tra campi continui e impulsati. Viene fissata una limitazione del tempo di esposizione in base alle caratteristiche dell'impulso. Lo standard sembrerebbe essere diretto specialmente ai lavoratori che utilizzano saldatrici elettriche, che costituiscono una notevole sorgente di campo H impulsato. Tale normativa, dunque, tiene conto di alcuni aspetti magnetici ma non considera però i possibili effetti dovuti alle correnti indotte dal campo H.
L'IRPA (Associazione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni) iniziò la sua attività di ricerca sulle radiazioni non ionizzanti formando, nel 1974, un Gruppo di Lavoro che divenne nel 1977 l' INIRC
(Commissione Internazionale per le Radiazioni Non Ionizzanti); l'IRPA-INIRC rivide tutta la letteratura scientifica sugli effetti e sui rischi per la salute dell'uomo associati all'esposizione a tali radiazioni e, in collaborazione con la Divisione per la Salute Ambientale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) si assunse l'onere di sviluppare in dettaglio le basi scientifiche su cui fondare degli standard di sicurezza. Nel Gennaio del 1990 sono state stabilite delle linee guida per l'esposizione a campi E ed H alle frequenze di 50 e 60 Hz: tali limiti sono diversificati per professionalmente esposti e per la popolazione. I valori massimi consigliati sono riportati nella tabella seguente:
Tab. 11: Limiti di esposizione a campi elettrici e magnetici a 50/60 Hz (Valori efficaci)
CARATTERISTICHE DELL' ESPOSIZIONE |
INTENSIT€ DI CAMPO ELETTRICO (kV/m) |
INDUZIONE MAGNETICA (mT) |
LAVORATORI |
||
Giornata lavorativa |
10 |
0.5 |
Brevi periodi |
30 (a) |
5 (b) |
Per le sole estremità |
- |
25 |
POPOLAZIONE |
||
Fino a 24 ore al giorno (c) |
5 |
0.1 |
Poche ore al giorno (d) |
10 |
1 |
NOTE |
(a) |
La durata dell' esposizione a campi tra 10 e 30 kV/m può essere calcolata in base alla formula: t<=80/E, dove t è la durata in ore per giornata lavorativa ed E è l'intensità di campo elettrico in kV/m |
|
(b) |
La durata massima dell' esposizione è di 2 ore per giornata lavorativa |
|
(c) |
Questa restrizione si applica a spazi aperti, in cui si possa ragionevolmente attendere che individui della poplazione trascorrano perte significativa della giornata, come aree ricreative, luoghi di raduno e simili. |
|
(d) |
Questi valori possono esseresuperati per pochi minuti al giorno, purchè vengano prese precauzioni per evitare effetti di accoppiamento inidretto. |
I valori dell'induzione magnetica B (mT) possono essere trasformati in valori di campo H (A/m) per mezzo della permeabilità che, nel caso dei tessuti biologici, può essere posta con buona approssimazione pari a quella del vuoto; si ha cioè che 1 A/m=1,26 T.
Per quanto riguarda l'esposizione professionale, essa deve essere limitata ad intensità del campo E di 10 kV/m, tuttavia sono permesse brevi esposizioni a campi compresi tra 10 kV/m e 30 kV/m purché il prodotto dell'intensità efficace del campo E per la durata dell'esposizione non sia superiore ad 80 per l'intera giornata lavorativa. Per quanto riguarda la popolazione, ove necessario si possono permettere esposizioni a campi E di oltre 10 kV/m, purché la corrente indotta non superi 0,2 A/cm², e a campi magnetici superiori ad 1 mT, purché limitate a pochi minuti al giorno.
I limiti massimi indicati assicurano che la densità di corrente indotta nell'organismo esposti non superi i valori compresi tra 0,1 A/cm² e 1 A/cm², cioè il valore della densità di corrente di fondo naturale (confronta la curva B di fig. 8). Questi valori di corrente renderebbero possibile accettare valori di campo E dell'ordine della decina di kV/m e di campo H dell'ordine del migliaio di A/m, bisogna però tenere presente la possibile esposizione a campi E ed H contemporaneamente presenti.
I limiti proposti vengono considerati, allo stato attuale delle conoscenze, ragionevolmente sicuri per la generalità della popolazione, bisogna però tenere presente che a tali livelli sono state evidenziate possibili interferenze elettromagnetiche capaci di produrre malfunzionamento dei pace-maker, Per i portatori di pace-maker andranno prese quindi opportune precauzioni nei casi in cui i valori di campo E e/o H si avvicinano ai limiti consigliati.
LINKS
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||
|
Pubblicazioni dell' I.C.N.I.R.P. sulle normative di protezione alle E.L.F |
L'interesse della Commissione della Comunità Europea per il problema della protezione dai campi EM risale al 1970 ma solo recentemente, nell'ambito del programma riguardante l'unificazione dei diritti dei lavoratori, nel quadro dell'unificazione dei mercati, si è formato un Gruppo di Lavoro composto da esperti internazionali per porre le basi di una normativa che regolasse l'esposizione occupazionale alle radiazioni non ionizzanti.
In particolare al Gruppo di Lavoro hanno collaborato: un Istituto tedesco, il quale si è occupato dei campi statici ed alle basse frequenze (0-100 kHz), l'Istituto Superiore di Sanità italiano (ISS
) che si è occupato dei campi alle radiofrequenze e microonde (100 kHz- 300 GHz), ed un gruppo inglese a cui sono state assegnate le radiazioni ottiche del visibile e dell'invisibile. La revisione finale delle proposte è stata fatta nel Maggio del 1991, all'ISS di Roma, nell'ambito della riunione annuale dell'IRPA-INIRC.La novità di questa proposta di normativa consiste nel coprire tutto lo spettro elettromagnetico: in questa sede, tuttavia, verranno considerati solo gli aspetti riguardanti il range 0-100 kHz.
I risultati ottenuti dal gruppo tedesco sono sostanzialmente quelli già illustrati e possono essere così riassunti:
Range 0-1 Hz
In questo range il campo E ed H possono considerarsi separatamente.
Il campo E interagisce con l'uomo sostanzialmente in due modi:
Per quanto riguarda il campo H, esso conduce correnti all'interno del corpo umano: i dati disponibili dimostrano che brevi esposizioni dell'intero corpo o anche della sola testa a campi di intensità fino a 2 T (o fino a 5 T per le sole estremità) non hanno alcuna influenza sull'uomo, viceversa ci sono indicazioni di alcuni volontari che con campi di 4 T hanno provato sensazioni di nausea, vertigini, sapore metallico in bocca, mal di testa. Con livelli di 5 T si possono avere disturbi del sistema circolatorio, perciò è ragionevole presumere che i valori superiori a 5 T possano produrre danni alla salute, specie in persone con problemi circolatori; a causa della mancanza di dati sull'esposizione di lunga durata è stato posto un limite a 0,2 T invece che a 2 T.
Le restrizioni in questo range sono illustrate nella tabella seguente:
Tab. 12
: restrizioni di base per l'esposizione a campi elettrici e magnetici 0-1Hz
FREQUENZA |
TIPO DI CAMPO |
DENSIT€ DI FLUSSO |
INTERAZIONE |
0 -1 Hz (1) |
CAMPO MAGNETICO (2) |
0.2 |
INTERA GIORNATA LAVORATIVA TUTTO IL CORPO |
DENSIT€ DI CORRENTE (mA/m2) |
|||
>0 fino ad 1Hz |
CAMPO ELETTRICO E CAMPO MAGNETICO |
40 |
INTERA GIORNATA LAVORATIVA TUTTO IL CORPO |
NOTE: |
(1) |
Poiché non ci sono dati scientifici per quanto riguarda i campi elettrici, si pone un limite alla corrente di contatto di 1.5 mA |
|
(2) |
10-100 mT possono causare dei rischi per i portatori di protesi in materiale ferromagnetico. |
|
(3) |
La restrizione a 40 mA/m2 ad 1Hz, si riferisce ad una densità di flusso magnetico di 200 mT in grado di indurre una tale densità di corrente nel tronco (r=30cm) |
Oltre ai limiti descritti, bisogna considerare che:
a) Forti campi E, di 5-7 kV/m possono far scorrere correnti in soggetti connessi a massa in contatto con oggetti carichi, in grado di provocare shock, per questo è opportuno cortocircuitare a massa tali oggetti e porre particolare cura nel maneggiarli;
b) In presenza di forti campi E vengono amplificati i pericoli associati all'uso di materiali infiammabili e di combustibili;
c) L'esposizione a campi H di persone portatrici di protesi ferromagnetiche deve essere limitata a campi di 25 mT e per tempi inferiori ad 1 s.
d) I lavoratori portatori di pace-maker non dovrebbero avere accesso ad aree in cui il campo E supera 1 kV/m o il campo H 0,5 mT.
Range 1 Hz- 100 kHz
I meccanismi di interazione con l'uomo possono dividersi in:
Accoppiamento del campo E ed H:
Il campo E induce uno strato di cariche sulla superficie del corpo esposti, che crea una distribuzione di corrente all'interno del corpo stesso, dipendente dalle condizioni di esposizione, dalla forma e dalle dimensioni del corpo. Effetti biologici possono essere: movimento dei peli e dei capelli, stimolazione dei recettori sensoriali, interazione cellulare. Il campo H induce un campo E e correnti nel corpo che dipendono dalle condizioni di esposizione e dalle dimensioni del corpo.
Accoppiamento indiretto:
I campi E ed H accoppiati con conduttori possono causare il passaggio di correnti attraverso il contatto con tali conduttori; l'intensità e le distribuzioni di tali correnti dipendono dalla frequenza, dal tipo di contatto, e dall'età, peso e sesso della persona; si possono avere scariche anche quando si è molto vicini a corpi carichi in presenza di campi H elevati.
In questo range di frequenze sono stati confermati i seguenti risultati:
a) tra 1 e 10 mA/m²: effetti biologici trascurabili
b) tra 10 e 100 mA/m²: effetti sul sistema nervoso
c) tra 100 e 1000 mA/m²: stimolazione di cellule eccitabili e possibili rischi
d) oltre 1000 mA/m² nella regione cardiaca: insorgenza di extrasistole e fibrillazione ventricolare.
Gli effetti del passaggio di cariche da oggetti carichi possono essere classificati come segue:
Percezione 0,2-0,5 mA
Contatto serrato 0,5-1,3 mA
Shock da panico 8-18 mA (soglia di rilascio)
Shock grave 12-30 mA
Le limitazioni vengono imposte alla densità di corrente massima (A/cm²) che può circolare nel corpo; mentre per evitare pericoli da contatto vengono limitate le correnti (A) secondo quanto indicato nelle tabb. 13-14
La densità di corrente f/100 mA/m² è circa 50 volte sotto la soglia di stimolazione. A titolo indicativo, la densità di corrente di 4 mA/m² è relativa ad un campo E di circa 10 kV/m; a 50 Hz per indurre tale corrente nella testa (r= 10 cm) o nel tronco (r= 30 cm) occorre un campo H medio di circa 0,9 mT o 0,3 mT rispettivamente, considerando =0,2 S/m.
Per evitare effetti di cariche elettriche sulla superficie esterna del corpo tra 1 e 100 Hz, viene richiesta una limitazione del campo elettrico a 5 kV/m.
Tab 13: Restrizioni di base per la densità di corrente nell' intero corpo e per l'intera giornata lavorativa
RANGE DI FREQUENZE |
DENSIT€ DI CORRENTE (2) (mA/m2) |
1- 10 hZ |
40/f |
10 - 400 Hz |
4 |
400 Hz - 100 kHz |
f/100 |
NOTE: |
|
f = frequenza in Hz |
|
(1) |
Densità di corrente fino a 10 mA/m2 sono consentite per esposizioni di 3 ore al massimo durante la giornata lavorativa nel range 10 - 400 Hz |
|
(2) |
Le densità di corrente devono essere mediate su un periodo minore di 1 sec. e su di una sezione di 1 cm2 perpendicolare alla direzione della corrente |
Tab. 14: restrizioni di base per la corrente di contatto ( f= frequenza in Hz)
RANGE DI FREQUENZE |
CORRENTE DI CONTATTO |
1 hZ - 3KhZ |
1.5 |
3 kHz - 100 kHz |
0.5 f |
Con riferimento alle pubblicazioni della Gazzetta Ufficiale del 16-2-1991, 22-8-1992 e 16-5-1992, si riportano alcuni Decreti del Governo riguardanti il problema dell'esposizione a campi EM alla frequenza di 50 Hz.
Il primo decreto emanato dal Ministro dei Lavori Pubblici, dei Trasporti, dell'Interno, dell'Industria, del Commercio e Artigianato il 16-1-1991, riguarda l'aggiornamento di due articoli della precedente legge n. 339 del 1986 relativa alle norme tecniche per la disciplina della costruzione e dell'esercizio delle linee aeree esterne; si riporta testualmente:
"Riconosciuta la necessità di apportare modifiche agli articoli 2.1.05 e 2.1.08 del citato regolamento in riferimento a possibili effetti sulla salute derivanti dai campi EM prodotti dalle linee elettriche aeree... il ministro dei lavori pubblici decreta:
Gli articoli di cui alle premesse sono sostituiti dai seguenti:
2.1.05-Altezza dei conduttori sul terreno e sulle acque non navigabili.
Tenuto conto sia del rischio di scarica, che dei possibili effetti provocati dall'esposizione ai campi E ed H, i conduttori nelle condizioni indicate nelle ipotesi 3) di 2.2.04, non devono avere in alcun punto una distanza verticale dal terreno e dagli specchi lagunari o lacuali non navigabile minore di:
a) 5 m per le linee di classe 0 e 1ª e per le linee in cavo aereo di qualsiasi classe;
( 5,5+ 0,006U) m e comunque non inferiore a 6 m per le linee di classe 2ª e 3ª con U 300 kV;
la maggiore tra (5,5+ 0,006U)m e 0,0195U m per le linee di classe 3ª con 300 kV U 800 kV;
15,6+ 0,010(U- 800) m per le linee di classe 3ª con U 800 kV.
Nel caso di attraversamento di aree destinate ad attività ricreative, impianti sportivi, luoghi di incontro, piazzali di deposito e simili, i conduttori delle linee di classe 3ª con tensione superiore a 300 kV, non devono avere in alcun punto una distanza verticale del terreno di:
b) 9,5+ 0,023(U- 300) m per le linee con 300 kV U 800 kV
21+0,015(U- 800) m per le linee con U 800 kV
Le distanze di cui ai punti a) e b) si riferiscono a conduttori integri in tutte le campate e devono essere misurate prescindendo sia dall'eventuale manto di neve, sia dalla vegetazione e dalle ineguaglianze del terreno dovute alla lavorazione.
Non è richiesta la verifica delle distanze di rispetto con conduttori rotti o disuniformemente caricati.
E' ammesso derogare dalle prescrizioni del seguente articolo quando si tratti di linee sovrapassanti i terreni recintati con accesso riservato al personale addetto all'esercizio elettrico.
2.1.08-Distanze di rispetto dai fabbricati.
I conduttori delle linee di classe 0 e 1ª devono essere inaccessibili dai fabbricati senza l'aiuto di mezzi speciali o senza deliberato proposito.
Tenuto conto sia del rischio di scarica che dei possibili effetti provocati dall'esposizione ai campi E ed H, i conduttori delle linee di classe 2ª e 3ª, non devono avere alcun punto a distanza dai fabbricati minore di (3+0,01U) m, con catenaria verticale e di (1,5+0,006U) m, col minimo di 2 m, con catena supposta inclinata di 30° sulla verticale.
Inoltre i conduttori delle linee di classe 2ª e 3ª con U 300 kV, nelle condizioni di cui sopra e con catenaria verticale, non devono avere un'altezza su terrazzi e tetti piani minore di 4 m, mentre per i conduttori delle linee di 3ª classe con U 300 kV la medesima altezza non può essere inferiore a quella prescritta da 2.1.05 b).
Nessuna distanza è richiesta per i cavi aerei"
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 APRILE 1992
Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generai alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1991 di modifica del regolamento di esecuzione della legge 28 giugno 1986 n. 449, recante norme tecniche per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne; modifiche apportate in relazione a possibili effetti sulla salute derivanti da campi elettromagnetici dagli stessi prodotti.
Considerata la necessità di fissare limiti per l'esposizione della popolazione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti;
Su proposta del Ministro dell'ambiente, di concetto con il Ministro della sanità;
Decreta
Art. 1
Campo di applicazione
Il presente decreto fissa i limiti massimi di esposizione, relativamente all'ambiente esterno ed abitativo ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz).
Non si applica alle esposizioni professionali sul luogo di lavoro ed alle esposizioni intenzionali di pazienti sottoposti a diagnosi e cure mediche.
Art. 2
Definizioni
Ai fini dell'applicazione del presente decreto si assumono le seguenti definizioni:
a) intensità di campo elettrico è: il valore quadratico medio delle tre componenti mutuamente perpendicolari in cui si può pensare scomposto il vettore campo elettrico, misurato in Volt al metro;
b) intensità di induzione magnetica è: il valore quadratico medio delle tre componenti mutuamente perpendicolari in cui si può pensare composto il vettore campo magnetico nel punto considerato, misurato in tesla (T);
c) elettrodotto è l'insieme delle linee elettriche propriamente dette, sottostazioni e cabine di trasformazione
Art. 3
Misure
Le misure dei campi elettrico e magnetico di cui all'art. 1 dovranno essere effettuate secondo gli specifici standard internazionali riconosciuti. Gli aggiornamenti eventualmente necessari circa i metodi e le condizioni di riferimento per le misure, nonché gli standard per la strumentazione, saranno definiti, su proposta della commissione di cui al successivo articolo 8, con decreto del Ministri dell'ambiente.
Art. 4
Limiti di esposizione e criteri di applicazione
Sono definiti i seguenti limiti:
5 kV/m e 0,1 mT, rispettivamente per l'intensità di campo elettrico e di induzione magnetica, in aree o ambienti in cui si possa ragionevolmente attendere che individui della popolazione trascorrano una parte significativa della giornata
10 kV/m e 1 mT, rispettivamente per l'intensità di campo elettrico e di induzione magnetica, nel caso in cui l'esposizione sia ragionevolmente limitata a poche ore al giorno.
I valori di campo elettrico sono riferiti al campo elettrico imperturbato, intendendosi per tale campo elettrico misurabile in un punto di assenza di persone, animali o cose non fisse
Art. 5
Distanze di rispetto dagli elettrodotti
Con riferimento alle linee elettriche esterne a 132 kV, 220 kV, e 380 kV, si adottano, rispetto ai fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporta tempi di permanenza prolungati, le seguenti distanze da qualunque conduttore della linea:
linee a 132 kV >= 10 m
linee a 220 kV >= 18 m
linee a 280 kV >= 28 m
Per le linee a tensione nominale diversa, superiore a 132 kV e inferiore a 380 kV, la distanza di rispetto viene calcolata mediante proporzione diretta da quelle sopra indicate.
Per le linee a tensione inferiore a 132 kV restano ferme le distanze previste dal decreto ministeriale 16 gennaio 1991.
Per eventuali linee a tensione superiore a 380 kV le distanze di rispetto saranno stabilite dalla commissione di cui al successivo art. 8.
La distanza di rispetto dalle parti in tensione di una cabina o una sottostazione elettrica deve essere uguale a quella prevista, mediante i criteri sopra esposti, per la più alta tra le tensioni presenti nella cabina e nella sottostazione stessa.
Art. 6
Autorizzazioni
Per gli elettrodotti di nuova costruzione, ai fini autorizzativi, rimangono ferme le disposizioni di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9 e la normativa che regolamenta i rischi da elettrocuzione.
Art. 7
Risanamenti
Nei tratti di linee elettriche esistenti dove non risultano rispettati i limiti di cui all'art. 4 e le condizioni di cui all'art. 5 dovranno essere individuate azioni di risanamento. Entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto , gli esercenti degli elettrodotti dovranno presentare al Ministero dell'ambiente una relazione contenente i criteri generali d'intervento e i criteri di priorità scelta, basati anche su parametri oggettivizzabili quali individui esposti per km, valori di dosi cumulative e simili.
Nei successivi dodici mesi gli esercenti dovranno presentare i progetti delle tratte di elettrodotti interessate al risanamento. Entra sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, i Ministeri dell'ambiente, della sanità, dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei lavori pubblici dovranno definire un accordo procedimentale per la valutazione dei suddetti progetti di risanamento ai fini del rilascio delle autorizzazioni alla costruzione così come disciplinate dal testo unico 11 dicembre 1933 n. 75.
Nel progetto di risanamento oltre agli interventi necessari va indicato il programma cronologico.
I programmi di risanamento devono essere completati entro il 31 dicembre 2004.
Art. 8
Commissione tecnico scientifica
Per l'aggiornamento normativo e per l'approfondimento delle tematiche relative ai problemi igienico-sanitari è istituita con decreto del Ministero dell'ambiente, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del seguente decreto, un'apposita commissione tecnico scientifica composta da rappresentanti del Ministero dell'ambiente, del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, del Ministero della sanità, dell'ENEL, dell'ENEA, dell'istituto superiore della sanità e dell'ISPESL.
La commissione è presieduta dal direttore generale del servizio per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico e delle industrie a rischio del Ministero dell'ambiente.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 APRILE 1992
Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale e norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'Art. 6 della legge 8 Luglio 1986 n. 349 per gli elettrodotti aerei esterni.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 2 comma 3 della legge 9 gennaio 1991 n. 9 che prevede che gli elettrodotti ad alta tensione siano da "assoggettare a valutazione di impatto ambientale ed al ripristino territoriale nei limiti e con le procedure previste dalla normativa vigente".
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente:
Decreta
Art. 1
Fatte salve le disposizioni esplicitamente sostitutive o derogative, le norme del presente decreto sono integrative della disciplina generale dettata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988 n. 377, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988.
Art. 2
All'Art. 2 comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988 n. 377 è aggiunta la seguente lettera :
m) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato con lunghezza superiore a 15 km.
Art. 3
All'Art. 2 comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988 n. 377 è aggiunta la seguente lettera:
l) per progetto di elettrodotto aereo esterno si intende il progetto allegato alla domanda di autorizzazione inviata al Ministero dei lavori pubblici ai sensi del titolo III del regio - decreto 11 dicembre 1933 n. 1775.
Art. 4
All'allegato III al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 inerente la specificazione degli studi di impatto ambientale per tipologie di opere è aggiunto il seguente numero:
8) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto e la distribuzione di energia elettrica con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato con lunghezza superiore a 15 km.
Per quanto attiene il quadro di riferimento programmatico di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 si terrà conto dei seguenti atti di programmazione e di pianificazione di settore e di area:
piano energetico nazionale e regionale;
eventuali strumenti di programmazione e finanziamento;
piani regionali di sviluppo industriale;
piani regionali e di area vasta per la salvaguardia e di risanamento ambientale;
piani territoriali e paesaggistici;
strumenti urbanistici locali;
eventuali piani di sviluppo della rete.
Per quanto attiene il quadro di riferimento progettuale, ad integrazione e specificazione di quanto disposto all'art.: 4, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 si dovrà provvedere ai seguenti adempimenti:
illustrare le scelte di tacciato raffrontando la soluzione prescelta con alternative, evidenziando della proposta in relazione a:
insediamenti abitativi e residenziali;
insediamenti industriali;
intersezione con strade, ferrovie, vie navigabili ed altre infrastrutture di trasporto;
insiemi paesaggistici interessati ed emergenze monumentali, paesaggistiche, naturalistiche;
descrivere il progetto, evidenziando in particolare la tensione di esercizio e le correnti in condizioni di massimo carico;
evidenziare elementi costruttivi con particolare riferimento a:
geometrie e distanza dei piloni di sostegno;
numero e tipo di conduttori;
disposizione e distanza reciproca dei conduttori;
presentare analisi teoriche della distribuzione dei campi elettrici e magnetici in funzione della distanza dall'asse della linea, fino a distanze pari ad almeno il doppio del limite dell'area sottoposta a servitù di elettrodotto;
analizzare i livelli di rumore prodotti, anche nelle peggiori condizioni ambientali, da microscariche elettriche ( effetto corona ).
Per quanto concerne il quadro di riferimento ambientale di cui all'art. 5 comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, si dovranno descrivere e stimare gli effetti sull'ambiente con riferimento ai punti precedenti , nonché alle scelte progettuali ed alle misure di attenuazione adottate.
Assunte le seguenti definizioni:
intensità di campo elettrico: il valore quadratico medio delle tre componenti mutuamente perpendicolari in cui si può pensare scomposto il vettore campo elettrico nel punto considerato, misurato in volt al metro (V/m);
intensità di induzione magnetica: il valore quadratico medio delle tre componenti mutuamente perpendicolari in cui si può pensare scomposto il vettore campo magnetico nel punto considerato, misurato in tesla (T);
per quanto riguarda i limiti di esposizione della popolazione ai campi elettrici e magnetici dovuti alla presenza degli elettrodotti, non devono essere superati, fino ad emanazione dello specifico provvedimento di cui all'art. 2 comma 14, della legge 8 luglio 1986 n. 349, i seguenti valori, suggeriti dal Comitato internazionale per le radiazioni non ionizzanti e dall'Associazione internazionale per le protezioni radiologiche ("Interim G. on limits of exposure to 50-60 Hz electric magnetic field", january 1990):
5 kV/m e 0,1 mT, rispettivamente per l'intensità di campo elettrico e di induzione magnetica, in ambienti in cui si possa ragionevolmente attendere che individui della popolazione trascorrano una parte significativa della giornata;
10 kV/m e 1 mT, rispettivamente per l'intensità di campo elettrico e di induzione magnetica nel caso in cui l'esposizione sia ragionevolmente limitata a poche ore al giorno.
I valori di campo elettrico sono riferiti al campo elettrico imperturbato intendendosi per tale un campo elettrico misurabile in un punto in assenza di persone, animali o cose non fisse.
Per quanto riguarda l'altezza dei conduttori sul terreno e le distanze di rispetto dai fabbricati si farà riferimento fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2 comma 145 della legge 8 luglio 1986 n. 349, al decreto ministeriale 16 gennaio 1991 del Ministero dei lavori pubblici "Aggiornamento alle norme tecniche per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio.
Art. 5
1. La disciplina di cui al presente decreto non si applica agli impianti per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stata conclusa la procedura di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica luglio 1977 n. 616, ancorché in attesa del decreto di autorizzazione da parte del Ministro dei lavori pubblici.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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